ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUINTO DI TREVISO REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO (Approvato il 16.12.04) CAPO I
CONSIGLIO D'ISTITUTO Art. 1 - COMPONENTI Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti: 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 del personale non insegnante, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico. Art. 2 - CONVOCAZIONI La convocazione del Consiglio d'Istituto è fatta dal Presidente e deve essere disposta con un congruo preavviso, non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data della riunione, con lettera diretta ai singoli membri. In caso di particolare urgenza, a richiesta del Presidente e del la Giunta Esecutiva, del Dirigente scolastico o di 1/3 dei componenti il Consiglio d'Istituto, il Consiglio può essere convocato con il solo preavviso di 24 ore. Art. 3 - VALIDITA' DELLE SEDUTE Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la metà più uno dei componenti in carica. Art. 4- VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI Le deliberazioni si intendono approvate quando sono adottate a maggioranza relativa di voti validamente espressi dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo quando il voto è segreto. Art. 5- PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO A norma della Legge 10.11.77 n. 748 è ammessa la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio d'Istituto. Il Presidente ha facoltà di accertare l'identità dei presenti attraverso l'elenco dei genitori degli alunni, degli insegnanti e del personale non insegnante. Art. 6- INFORMAZIONE SULLA DATA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO La convocazione del Consiglio d'Istituto viene resa nota al pubblico attraverso la pubblicazione all'albo dell'ordine del giorno ed eventualmente la comunicazione scritta sul diario degli alunni. Art. 7- PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO Copia del verbale di ogni seduta viene inviata ad ogni scuola entro i 15 giorni successivi, per garantire la massima pubblicità delle delibere assunte. [Risali la pagina] pagine successive >>>
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