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sommario Capo II - norme generali sulla vita scolastica

CAPO II  


NORME GENERALI SULLA VITA SCOLASTICA  

 

Art. 8 -  ALUNNI

  • Premessa

Il presente articolo recepisce tutte le indicazioni contenute nello Statuto degli  studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998), per quanto riguarda le finalità della scuola, i diritti e i doveri degli alunni.

L'abbigliamento di alunni ed alunne deve essere adeguato all'ambiente scolastico e all'età. Nel raccomandare ciò il Consiglio di Istituto confida anche nella sensibilità dei genitori e nel controllo che i medesimi hanno la possibilità di esercitare sui loro figli.

 

Durante le attività a scuola , le uscite didattiche e in particolare durante l'intervallo è vietato:

  • correre nei corridoi e per le scale

  • aggredire verbalmente e/o fisicamente i compagni e chi opera con diverse funzioni nell’istituto giocare in modo violento e pericoloso

  • utilizzare un linguaggio con aggettivazioni volgari e bestemmie

  • portare a scuola oggetti pericolosi per la propria e altrui incolumità e introdurre

  • materiali non riconducibili a fini educativi e didattici

  • assumere medicinali senza previa comunicazione dei genitori ed eventuale certificato medico sporcare o danneggiare in qualsiasi modo le cose degli altri e le varie attrezzature e strutture 

Ogni alunno è responsabile della manutenzione del materiale ed arredo scolastico e dovrà risarcire i danni dei quali fosse causa. I danni per i quali la responsabilità fosse collettiva saranno risarciti collettivamente. 

Dei danni sarà dato conto all'Amministrazione Comunale, quando si tratti di beni ed oggetti di proprietà del Comune.

Il cortile e la scuola devono rimanere puliti e i rifiuti devono essere collocati negli appositi cestini.

In cortile, agli alunni non è consentito sostare presso le ringhiere di cinta con i passanti, a meno che, questi, presentandosi ad un docente di sorveglianza, non ne ottengano il permesso. 

Gli alunni che usano la bicicletta per venire a scuola dovranno sistemar­la nelle apposite rastrelliere. 

E’ fatto divieto  lasciarle appoggiate alle reti di recinzione e ai muri dell'edificio.

 

All’inizio dell’anno scolastico, entro i termini e le modalità fissate dalla Direzione, i libretti personali dovranno essere firmati da un genitore o da chi ne fa le veci.

L’alunno deve presentare la giustificazione dell’assenza, sull’apposito libretto, lo stesso giorno del rientro a scuola, direttamente all’insegnante che è in classe alla prima ora.

L’assenza può essere giustificata solo dal genitore che ha apposto la propria firma sul libretto.

Per un periodo di assenza per malattia, superiore ai cinque giorni (compresi i festivi), la giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico, che attesti la riammissione

Le assenze dovute a motivi diversi dalla malattia dovranno, di regola, essere notificate preventivamente. In tal caso non sarà ovviamente necessario il certificato medico e l'alunno rimasto assente dovrà portare la relativa giustificazione firmata dal genitore.

Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con puntualità.

Qualsiasi ritardo dovrà essere giustificato per iscritto dal genitore.

Per l’uscita anticipata, deve essere presentata una richiesta con motivazione scritta da parte dei genitori. L’alunno deve essere prelevato dal genitore o da persona maggiorenne delegata dal genitore stesso.

In mancanza della firma della comunicazione, per le uscite anticipate autorizzate in occasione di scioperi, l’alunno resta a scuola fino al termine delle lezioni.

L’alunno che si assenterà occasionalmente dalla mensa dovrà presentare formale richiesta ed essere prelevato e riaccompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.

 

Gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l'orario delle lezioni. In orario precedente, la sorveglianza è garantita, da parte dei Collaboratori scolastici, solo agli alunni che usufruiscono dei mezzi di trasporto o agli alunni i cui genitori presentino formale e motivata richiesta scritta al Dirigente Scolastico. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di cui sopra sono ammessi dall'insegnante in classe;  l'insegnante   potrà chiedere  la giustificazione ai  genitori o al responsabile dell'obbligo scolastico.

 

a) Ingresso  

 

Il cancello delle scuole si apre cinque  minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I soli alunni che utilizzano il servizio di trasporto comunale possono accedere all'edificio e usufruire del servizio di vigilanza.

Essi, durante la stagione invernale, saranno ospitati nei corridoi del piano terra sotto la vigilanza dei Collaboratori scolastici.

Gli alunni debbono mantenere, lungo il percorso per dirigersi a scuola, spe­cie se usufruiscono dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione  dal Comune, un  contegno corretto.

Al suono della prima campana, gli alunni seguono l'insegnante della prima ora, che li aspetta all'ingresso stabilito per accompagnarli in aula.

Gli alunni ritardatari, i quali verranno accolti in classe con il permesso del Dirigente Scolastico o dell'insegnante delegato, dovranno portare il giorno seguente, qualora già non l'abbiano, la giustificazione scritta del genitore.

Gli alunni che avendone l'età, usano, per venire a scuola, veicoli a motore consentiti dalla legge, sono tenuti a non utilizzarli all'interno della Scuola.

 

b)Intervallo  

 

Quando l'intervallo viene effettuato in cortile, al suono della campana gli alunni devono seguire l'insegnante della terza ora fino all'uscita.

Durante l’intervallo tutti gli alunni devono uscire dalle rispettive aule e non vi rientrano fino alla fine dello stesso, salvo l’autorizzazione di un insegnante.

Al termine dell'intervallo, analogamente all'inizio, gli alunni devono raggiungere gli insegnanti della quarta ora nel posto loro assegnato.

In caso di maltempo gli alunni faranno ricreazione trattenendosi nell’atrio (Morgano) o nel piano delle rispettive aule, al di  fuori dalle medesime (Quinto).

Al termine di ogni  ricreazione effettuata ai piani gli alunni devono disporsi in ordine  fuori dalla  propria aula in attesa del docente dell'ora.  

 

c) Disposizioni particolari per L'Educazione Fisica  

 

La classe interessata alle lezioni di Educazione Fisica, accompagnata dall'insegnante di Educazione Fisica, si trasferisce in gruppo negli spogliatoi della palestra al suono della campana d’inizio dell'ora.

Il rientro dalla palestra negli spogliatoi avviene alcuni minuti prima del termine dell'ora; gli alunni rientrano accompagnati nell'aula di lezione in tempo utile per l'inizio dell'ora successiva.

Ogni alunno, per partecipare alle lezioni di Educazione Fisica, deve es­sere fornito di indumenti ginnici idonei, da usarsi soltanto durante le ore di attività in palestra.

L’esonero dalle esercitazioni di Educazione Fisica deve essere richiesto all'inizio dell'anno o nel momento in cui se ne verificheranno le condizioni, con domanda in carta libera corredate da certificato medico.  

 

Art. 9 - SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni insegnante, prima di prendere qualsiasi provvedimento nei confronti dell’alunno poco rispettoso delle regole, attiverà opportune strategie al fine di favorire l’acquisizione e la consapevolezza di comportamenti corretti da parte dell’alunno.

Qualora questo modo di procedere non dia risultati soddisfacenti, tenendo presenti le indicazioni dell’art. 4 dello Statuto degli studenti sono previste le seguenti sanzioni erogabili direttamente dai docenti:

richiamo verbale

  1. ammonizione verbale

  2. nota scritta  alla famiglia, da controfirmare,  sul diario 

  3. nota scritta  sul registro di classe, con comunicazione al Dirigente Scolastico 

  4. notifica al Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori

Le seguenti sanzioni, invece, dovranno essere erogate dal Consiglio di classe o dal team docenti:

  1. sospensione dalla ricreazione

  2. sospensione da visite guidate o da viaggi d’istruzione

  3. sospensione dalla scuola fino a una settimana, per gravi e reiterate infrazioni disciplinari

E’ vietato allontanare un alunno dalla classe, senza accordi preventivi col Dirigente Scolastico.

Come previsto dallo Statuto degli studenti, ogni sanzione è sostituibile con servizio libera- mente scelto a favore della comunità scolastica.

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto degli studenti, contro le sanzioni irrogabili dal Consiglio di clas- se, di cui ai punti  b e c è previsto ricorso ad un Comitato di garanzia, composto da due do- centi e da due genitori del Consiglio d'Istituto. Contro la sospensione il ricorso va effettuato al C.S.A. provinciale.

 

Art. 10 - VIGILANZA DEGLI ALUNNI

I docenti sono tenuti a prendere atto e a rendere esecutivo quanto previsto dal regolamento in relazione agli alunni. Per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme:

 

  • Ingresso

Gli alunni, durante questo periodo vengono sorvegliati dal personale docente  presente a scuola norma del CCNL vigente.

Nella scuola primaria, in caso di assenza di uno o più insegnanti e di impossibilità che venga garantita la vigilanza sulla classe, in mancanza di Collaboratori scolastici, è necessaria la distribuzione degli alunni interessati nelle altre classi.

  • Ricreazione

     

    • Nella scuola primaria

considerando  che  la  ricreazione  è  il  momento  di maggior esposizione degli alunni  ad incidenti  di  vario  tipo,  anche gravi,  che  potrebbero  comportare  la   responsabilità del/dei  docenti di classe, è necessario  che  in  questo  periodo si seguano comportamenti della massima prudenza:

  1. In caso di giornate piovose o fredde, la ricreazione va fatta in aula e non nei corridoi. L'uso dei corridoi invita, infatti, gli alunni a correre e ad esporsi maggiormente a pericoli di cadute e di collisioni. 

  2. In caso di ricreazione nel cortile, è importante che nelle zone dove i bambini giocano sia presente almeno un insegnante, in modo da poter intervenire in  caso di momenti di rischio (ad esempio, lancio di sassi).

  • Nella scuola secondaria 

la vigilanza durante l'intervallo sarà assicurata secondo le modalità impartite dal Dirigente Scolastico e comunicate con apposito avviso.

Al suono della campana dell'intervallo, quando questo viene effettuato in cortile, gli insegnanti accompagnano gli alunni fino alla porta d'uscita. Durante la ricreazione, gli insegnanti e i collaboratori scolastici di turno devono svolgere una vigilanza effettiva, nei punti loro assegnati, e sono tenuti ad intervenire affinché vengano rispettate le norme di un comportamento corretto e sia salvaguardata la comune incolumità.

Il Consiglio d'Istituto raccomanda a tal proposito che i docenti di sorveglianza si dispongano in modo tale da poter controllare ogni settore del cortile o dell'edificio, se l'intervallo, in caso di maltempo, avviene all'interno. Dinanzi ad ogni gruppo di servizi igienici (al pianterreno e/o al primo piano), in questo periodo deve sempre stazionare un collaboratore scolastico.

Al termine della ricreazione in cortile, il docente della quarta ora dovrà andare a prelevare la propria classe e condurla in aula.

 

  • Uscita

Al termine delle lezioni ogni docente accompagna la propria classe fino all'uscita stabilita.

 

Art. 11 - USO E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO 

Gli insegnanti vigilano affinché il materiale didattico e gli arredi della loro classe e delle aule speciali siano mantenuti in buono stato. In caso di danneggiamento intenzionale degli stessi sono tenuti a darne comunicazione scritta sul registro di classe perché il danno venga riparato e se ne assicuri il risarcimento.

Il materiale didattico, i sussidi didattici e audiovisivi, in dotazione alle scuole, sono presi in cari- co da un insegnante per ogni scuola, designato di anno in anno dagli insegnanti, che elenca il materiale nell'apposito registro. Tutto il materiale è messo a disposizione dei docenti per il relativo uso. Il docente designato cura che sul proprio registro risulti la firma dell'insegnante sia al momento del ricevimento, sia al momento della riconsegna del materiale. Al termine dell'anno scolastico il materiale deve essere controllato e sistemato nell'armadio di custodia.

   

Art. 12 - INGRESSO DI ESTRANEI DURANTE L'ORARIO DELLE LEZIONI

Non è consentito l'ingresso nei locali scolastici ad estranei durante l'orario delle lezioni.

 

Art. 13 - DISTRIBUZIONE E AFFISSIONE DI AVVISI/MANIFESTI NEI LOCALI SCOLASTICI

E' vietata la distribuzione agli alunni di avvisi connessi ad attività di lucro di persone o associazioni esterne alla scuola. E' consentita, invece, la distribuzione di avvisi relativi a qualsiasi iniziativa promossa o patrocinata dalle Amministrazioni Comunali o dai rappresentanti dei genitori.

L'affissione di manifesti agli albi delle scuole è consentita dietro autorizzazione, di volta in volta, del Dirigente Scolastico.

 

Art. 14 - USO DEGLI APPARECCHI DI DUPLICAZIONE

Il fotocopiatore va inteso come uno strumento che rende più rapidi e agevoli alcuni procedimenti didattici. Tuttavia, se utilizzato indiscriminatamente, oltre a infrangere eventuali "copy- right" esplicitamente previsti dalla normativa vigente, potrebbe interferire con lo sviluppo di alcune abilità di organizzazione spaziale che si costruiscono nell’alunno anche attraverso procedimenti di prova ed errore, rivolti all'utilizzazione delle pagine in modalità differenti (elaborazioni di tabelle, schemi, grafici, etc.).

Si ritiene opportuno, pertanto, indicare gli aspetti positivi e negativi di tale utilizzo:

 

a. Utilizzo inopportuno

  • riproduzione sistematica di un eserciziario o di un quaderno operativo;

  • riproduzione di esercizi facilmente ricopiabili dalla lavagna;

  • riproduzione di schemi, tabelle, diagrammi da compilare;

  • riproduzione di figure geometriche che potrebbero essere costruite direttamente dagli alunni.

b. Utilizzo opportuno

  • riproduzione di esercizi prodotti dall'insegnante e somministrati come prove di verifica;

  • riproduzione di prove di comprensione del testo;

  • documentazione varia, che arricchisce lo scarso contributo del sussidiario nella scuola elementare

  • documenti   storici  da  interpretare;    

  • dati   socio-economici;

  • particolari  informazioni scientifiche.  

 

Art. 15 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Le prime classi, nei plessi dove esistono più sezioni, vanno formate secondo i seguenti criteri:

 

a. Scuola secondaria:

 

Distribuzione degli alunni che hanno optato per lo stesso tipo di corso in classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno. I dati vanno acquisiti attraverso le informazioni fornite dai docenti della scuola primaria e dal docente appositamente delegato al servizio.

 

b. Scuola primaria:

 

  • Le insegnanti della scuola dell’infanzia forniscono  la  proposta dei gruppi corrispondenti alle sezioni da formare,   secondo il principio della massima omogeneità all'esterno e della massima  eterogeneità al loro interno.

  • La  Direzione integra i gruppi con gli alunni che non hanno  frequentato  la scuola  dell’infanzia, sulla  base delle informazioni a disposizione.

  • Dopo l'inizio dell'anno scolastico, entro i primi 15 giorni di lezione, sarà possibile asse- stare i gruppi suddetti con eventuali spostamenti da una sezione all'altra.

   

Art. 16 - USO DEI TELEFONI

I telefoni sono presenti in ogni scuola per garantire comunicazioni immediate che permettono un servizio al massimo livello di efficienza.

Per questo, l'uso prioritario del telefono è per le chiamate di servizio, che normalmente effettua l'insegnante di collegamento.

Sono, tuttavia, possibili anche chiamate personali, limitate a casi di effettiva necessità. In ogni scuola sarà presente un registro delle telefonate, su cui verranno trascritte le chiamate effettuate e il nominativo dell'operatore.

Per le chiamate di servizio dovrà essere trascritto il destinatario della chiamata stessa.

 

 Art. 17 -  CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI  ESTRANEI

In relazioni all'art. 12 della L. 4 agosto 1977 n. 517, il Consiglio d’Istituto fornirà il proprio assenso all'utilizzazione dei locali scolastici da parte di estranei fuori dell'orario delle lezioni, durante il periodo di apertura delle scuole alle seguenti condizioni:

  1. Le attività a cui è finalizzata la richiesta non devono avere fini di lucro (non si intende fine di

  2. lucro qualora l'iniziativa abbia scopi didattici e sia organizzata e gestita da genitori degli alunni).

  3. Venga assicurato il rispetto delle norme igieniche e vengano chiarite le responsabilità in ordine alla salvaguardia del patrimonio.

  4. L'inesistenza di valide alternative logistiche nel territorio richieda necessario il ricorso all'utilizzazione dei locali scolastici.

  5. Le iniziative non prevedano l'uso e quindi l'installazione di apparecchiature che intralcino l'attività didattica quotidiana e possano costituire un pericolo per l'incolumità degli alunni.

Qualora la richiesta sia conforme alle condizioni elencate, è data delega al Dirigente scolastico di autorizzare immediatamente l'utilizzazione dei locali, dopo consultazione col Presidente del Consiglio di Istituto. L'autorizzazione dovrà comunque essere ratificata dal Consiglio immediatamente successivo.

Le iniziative promosse dalle Amministrazioni Comunali che richiedano l'uso di locali, vanno immediatamente autorizzate, purché non intralcino in alcun modo le attività didattiche quotidiane.

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Aggiornato il: 26 gennaio 2012